L’adozione di persone maggiori di età secondo l’art. 291 C.c.

L’adozione di persone maggiori di età è disciplinata nel libro VIII del codice civile a partire dall’art. 291 e seguenti. Originariamente essa rispondeva all’interesse dell’adottante che privo di figli era intenzionato a  trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio; oggi tale finalità non è del tutto venuta meno, tuttavia nella pratica l’istituto in esame costituisce più spesso uno strumento di attuazione della solidarietà umana.

Soggetti dell’adozione dei maggiori di età sono l’adottante e l’adottato, per entrambi sono legalmente previsti dei requisiti affinché si possa procedere con l’adozione.

L’adottante deve:

  • aver compiuto i trentacinque anni di età;

  • avere capacità di agire;

  • superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottando.

In casi del tutto eccezionali il tribunale può autorizzare l’adozione qualora il genitore adottivo abbia raggiunto almeno l’età di trent’anni, ferma però restando la differenza minima di diciotto anni. Tale differenza è da sempre inserita tra le condizioni dell’adozione, in quanto costituendosi un rapporto di filiazione in virtù della legge, si tende ad imitare la natura e si fa in modo che sia il più possibile simile alla filiazione biologica. Sul punto, però, si registrano aperture da parte di alcuni Tribunali.

Il dettato originario dell’art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dell’adozione che l’adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dell’adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne.

La Corte Costituzionale chiamata ad esaminare l’articolo in questione, con la sentenza n. 557 del 19 maggio 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso nella parte in cui «non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti».

Venendo poi ai requisiti richiesti per l’adottando, egli:

  • deve essere maggiorenne;

  • non deve essere interdetto;

  • non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dell’adottante.

Affinché si possa procedere all’adozione, sono richiesti il consenso dell’adottato e dell’adottante.

Per la prestazione dei consensi occorre la capacità di agire dell’adottante e dell’adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione;

è altresì necessario l’assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e di quello dell’adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dell’adottante.

In questi termini l’assenso costituisce una sorta di controllo esterno a tutela della compagine familiare in quanto l’adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente.

A tali fini, adottante e adottando devono comparire all’udienza davanti al Presidente del Tribunale per esprimere il consenso personalmente.

Anche chi deve prestare l’assenso deve essere presente personalmente per rilasciare la dichiarazione davanti al Presidente del Tribunale; in alternativa i suddetti soggetti possono rilasciare una procura speciale a un terzo affinché questi presti l’assenso in loro vece. Il procuratore si presenta così in udienza nelle vesti di un nuncius, in quanto nulla verrà riservato alla sua volontà, e viene esclusa la possibilità di sostituire la dichiarazione con l’atto autentico dal quale risulti l’assenso.

Sia per il consenso che per l’assenso, se chi è chiamato a renderli risiede all’estero, sussiste la possibilità di rendere la dichiarazione dinanzi all’Autorità Consolare a ciò specificamente delegata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 5.1.1967, n. 98. Ciò lascia intendere la necessità che venga fissata una seconda udienza. Pertanto, la soluzione consigliata in caso di impossibilità per la persona residente all’estero di presentarsi in udienza, è quella di procedere con la procura speciale.

L’adozione viene ugualmente pronunciata nonostante l’incapacità o l’irreperibilità del soggetto tenuto all’assenso nonché qualora il tribunale ritenga ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando il rifiuto all’assenso dei genitori, dei discendenti dell’adottante, del coniuge di questi o dal coniuge dell’adottato separati di fatto.

La presentazione del ricorso per adozione di maggiorenni, in linea teorica, non prevede come obbligatoria l’assistenza di un avvocato. Tuttavia, poiché i requisiti della fattispecie non sono di diretta interpretazione, e soprattutto per il fatto che bisogna allegare una precisa e fitta documentazione, specie quando le persone da adottare sono straniere, il supporto legale si rivela quanto mai necessario.

Lo Studio Legale ADVONARI si occupa della materia dei ricorsi per l’adozione di persone maggiorenni. Il nostro supporto può rivelarsi determinante per non incappare in errori che potrebbero pregiudicare o notevolmente ritardare l’adozione della persona maggiore di età.

Il nostro Studio legale, inoltre, può assistervi anche nella fase dell’ottenimento dei documenti esteri necessari, nella loro traduzione ed asseverazione, nonché in tutti i rapporti con i Consolati e i Notai stranieri.