PERMESSO DI SOGGIONO PER ASSISTENZA MINORI O ARTICOLO 31

Uno straniero non regolarmente soggiornante in Italia, che è genitore di un minorepuò ricorrere al Tribunale per i Minorenni per ottenere un permesso di soggiorno (che consente anche di svolgere un’attività lavorativa).

L’art. 31 comma 3 del D. L.vo n. 286 del 1998 stabilisce che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.

I “gravi motivi” previsti dalla norma per autorizzare il rilascio di tale permesso di soggiorno sono stati più volte oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione che, per preservare il superiore interesse del minore, ha riconosciuto la sussistenza dei gravi motivi anche soltanto in ragione della tenerissima età del bambino, tenendo conto della grave compromissione all’equilibrio psico-fisico che determinerebbe l’allontanamento o la mancanza di uno dei genitori.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORENNI: COME SI EFFETTUA LA RICHIESTA ?

Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale per i minorenni competente in base al luogo di ospitalità o di vita del minore che generalmente 1) procede all’audizione dei genitori presenti sul territorio e dei minori “capaci di discernimento”, 2) dispone una verifica del domicilio indicato a mezzo di Polizia locale, 3) acquisisce, tramite la Questura, informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori, 4) se necessario, acquisisce informazioni anche dagli istituti scolastici frequentati dai minori nonché dai competenti servizi sociali.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORENNI: SE CONCESSA, QUANTO DURA?

Nel decreto emesso dal Tribunale viene stabilita la durata dell’ autorizzazione; lo stesso art. 31 prevede che l’autorizzazione all’ingresso o alla permanenza del genitore sia concessa per un periodo di tempo determinato.

 

DOCUMENTI NECESSARI PER PERMESSO DI SOGGIORNO MINORENNI

Al ricorso occorre allegare la seguente documentazione:

  • fotocopia dei passaporti del minore e del ricorrente;

  • copia dell’eventuale permesso di soggiorno già posseduto del ricorrente, anche se scaduto;

  • estratto dell’atto di nascita del minore;

  • duplicato della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno dell’altro genitore se posseduti;

  • copia della documentazione medica aggiornata relativa allo stato di salute del minore, con indicazione delle visite mediche già calendarizzate;

  • fotocopia dell’eventuale contratto di lavoro o copia della dichiarazione di impegno all’assunzione da parte del datore di lavoro;

  • duplicato del contratto di locazione o di altro titolo abitativo;

  • fotocopia certificato di iscrizione o frequenza ad istituti scolastici del minore;

  • certificato penale del casellario giudiziale del ricorrente.

Il permesso di soggiorno per assistenza minori permette di svolgere attività lavorativa, ma è a tempo determinato infatti cessata l’autorizzazione nel tribunale occorre presentare un nuovo ricorso.

 

Lo Studio legale ADVONARI può assisterti nella Tua richiesta di permesso di soggiorno per assistenza minori.